
Montascale e superbonus
Il superbonus 110% è stato introdotto dal D.L. “Rilancio” n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con la legge 77/2020, e si suddivide in due tipologie d’interventi: il Super Ecobonus, che riguarda i lavori di efficientamento energetico, e il Super Sismabonus, che inventiva i lavori di adeguamento antisismico.
Che cos’è il Superbonus
L’incentivo consiste in una aliquota di detrazione del 110%, applicata sulle spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 30 giugno 2022, con la possibilità, in determinate situazioni, di usufruire di ulteriori mesi (fino al 31 dicembre 2022 o al 30 giugno 2022), come indicato dalla legge di bilancio 2021 (178/2020).
Come funziona il Superbonus
Il decreto Rilancio ha introdotto la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un cosiddetto sconto in fattura (sconto effettuato dai fornitori di beni o servizi) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
Interventi trainanti e trainati
Per godere del Superbonus bisogna effettuare almeno un intervento cosiddetto trainante, come l’isolamento termico dell’involucro dell’edificio, la sostituzione degli impianti termici o interventi antisismici, a cui si possono agganciare gli interventi cosiddetti trainati, tra cui interventi finalizzati alla eliminazione di barriere architettoniche, ulteriori interventi di efficientamento energetico, installazione di impianti solari fotovoltaici o infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
Superbonus e montascale
Tra gli interventi cosiddetti trainati, che devono essere eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi di trainanti, rientrano quelli «finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, per favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione alle persone portatrici di handicap in situazione di gravità e anche se effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni (per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021)», come previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e) del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), Dpr 917/1986, che recita così «aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104».
Il Superbonus spetta dunque anche per l’installazione di montascale ed elevatori per anziani o disabili, in quanto rientranti negli interventi previsti dall’articolo succitato del Dpr 917/1986 (TUIR). Questa spese dovranno essere sostenute a partire dal 1° gennaio 2021 e i lavori dovranno essere eseguiti congiuntamente a interventi trainanti (di isolamento termico della superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti), così come chiarito dall’aggiornamento del febbraio 2021 dell’Agenzia delle Entrate relativo al Superbonus 100%.