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Agevolazioni fiscali: valgono anche per chi è in affitto?

Il 2021 sembra un anno perfetto per quanti vogliano realizzare un montascale nella propria abitazione, viste le numerose agevolazioni fiscali disponibili. La buona notizia, per chi ha un contratto di locazione (affitto), è che queste agevolazioni sono disponibili anche per questa tipologia di clienti.

L’installazione di un impianto per abbattere le barriere architettoniche all’interno di una casa o di un appartamento in affitto è sempre consentita, anche senza il consenso del locatore, a patto che, alla conclusione del contratto, il conduttore (ossia l’affittuario) restituisca la «cosa locata» (nel nostro caso, l’appartamento o la casa) «nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta» (art. 1590 del Codice Civile), eventualmente rimuovendo eventuali aggiunte senza che questo provochi danno all’appartamento (art. 1593 C.C.). Questo significa che, salvo stabilito diversamente, le spese per la realizzazione delle modifiche sono a carico dell’affittuario, che dovrà rimuovere tali interventi allo scadere del contratto di locazione.

In caso il conduttore voglia apportare dei miglioramenti, però, può richiederne il consenso al locatore (colui o colei che affitta l’immobile): in caso questo venga accordato, il locatore deve pagare «un’indennità corrispondente alla minor somma tra l’importo della spesa e il valore del risultato utile al tempo della riconsegna» (art. 1592 C.C.).

Chi è in affitto può dunque accedere alla detrazione IRPEF del 50% per installare un montascale a poltroncina, essendo una detrazione riservata a persone fisiche.

Un altro contributo in denaro per cui si può fare richiesta è quello previsto dalla Legge 13/89, che riguarda interventi per favorire il superamento e l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati. In questo caso, per richiedere il contributo, è richiesto un atto che provi l’assenso del locatario all’intervento.